Salve a tutti,
sono davvero molto felice di avere iniziato questa avventura nel blog di Psicologi a Prato. L’intento primario che, mi auguro, tali pagine consentiranno di raggiungere è quello di far conoscere la psicologia ai molti che, ancora oggi, non la conoscono bene o a coloro i quali (ahimé, sono la maggioranza) hanno un’idea un po’ “vecchia” della psicologia. Oggi, infatti, questa disciplina intrattiene rapporti proficui e di grande interesse con vari campi del sapere umano e vari settori scientifici (dalla medicina al diritto, dall’architettura alla biologia). Ciò, di conseguenza, crea le premesse perchè nuove figure professionali all’interno dell’ “universo psicologia” nascano ed operino con professionalità e rigore scientifico. Iniziamo, così, a parlare e a conoscere, senza pretendere di essere del tutto esaustivi, queste nuove figure professionali, iniziando da quella dello psicologo forense.
Innanzitutto, cos’è la Psicologia Forense? Questa disciplina raccoglie conoscenze appartenenti la Psicologia, la Psicopatologia e il Diritto, nonché metodologie precipue necessarie ad effettuare perizie nell’ambito Civile e in quello Penale.
Come la cronaca nera, anche di recente attualità (Rignano Flaminio per fare un’esempio), porta violentemente alle nostre coscienze di essere umani, in primis, e di psicologi poi, dobbiamo sempre tenere presente l’importanza del ruolo che, in un determinato contesto, andiamo a ricoprire, e, di conseguenza, le implicazioni che tale ruolo comporta. Nell’ambito giuridico, lo psicologo spesso è chiamato ad eseguire valutazioni in campo minorile (ad esempio, abusi di minore) e solamente un’adeguata preparazione in questo specifico settore può aiutare veramente il giudice a prendere una decisione. Ecco perché la Psicologia Forense non può essere improvvisata.
Vediamo, allora, cosa può fare lo Psicologo Forense.
– Libero professionista CTU, CTP
– Esperto presso i Tribunali Ordinario, Penale, Civile e Minorile (art. 9 dpr 22 sett. 1988 n. 448)
– Esperto presso i Tribunali di sorveglianza (art. 70 legge 345 con modificazione art.22, legge 18 ott. 1986 n. 663 integrato dall’art. 80 dell’Ordinamento penitenziario)
– Consulente dei centri per la Giustizia minorile (art.7 comma 6, D.L. 28 lug. 1989, n. 272- centri per la giustizia minorile)
Prossimamente, approfondiremo questi aspetti, auspicando di poter far nascere l’interesse (o quantomeno la curiosità) a quanti leggeranno queste poche righe.
A presto
Dr. Iglis Innocenti